OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI

Il Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” e sue modifiche e integrazione, nella Parte IV, disciplina anche il ruolo e le responsabilità del Produttore del rifiuto quale primo attore nella catena di gestione del rifiuto.

Il Produttore è per prima cosa responsabile dell’attribuzione del corretto codice di classificazione del rifiuto, il cosiddetto CER, in quanto solo lui conosce il processo produttivo che ha generato tale rifiuto, come lo stesso sia manipolato e stoccato, se per esempio, anche se non pericoloso, possa entrare a contatto con potenziali contaminanti o sostanze pericolose.

In alcuni casi, e qualora sia previsto dalla normativa, la classificazione del rifiuto da parte del Produttore deve essere supportata anche da specifiche determinazioni analitiche.

Depositare i rifiuti prodotti in modo separato dagli altri rifiuti di categorie/CER diversi, senza rischi di contaminazione e di miscelazione, oltre ad essere previsto dalla normativa, consente di ottimizzare e rendere più efficace il recupero lungo tutta la filiera.

La responsabilità del Produttore o del Detentore del rifiuto è così individuata dal Decreto:

  1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del Produttore/detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto autorizzato che effettua le operazioni di smaltimento
  2. Il produttore/detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi secondo le seguenti proprietà:
    • autosmaltimento dei rifiuti
    • conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti
    • conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione.

La responsabilità del Produttore/Detentore per il corretto recupero o smaltimento dei propri rifiuti si esclude solo nel caso in cui il rifiuto sia conferito al servizio pubblico di raccolta o il conferimento avvenga a soggetti terzi autorizzati, a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto, entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore.

Gli uffici Synextra sono a disposizione per fornire ogni chiarimento utile per la migliore comprensione delle casistiche specifiche, sempre nell’ottica della valorizzazione del rifiuto in quanto potenziale risorsa.

Si riporta di seguito uno stralcio del decreto rimandando in ogni caso al provvedimento pubblicato in Gazzetta per il testo ufficiale e aggiornato con le più recenti modifiche.

183. Definizioni
(articolo così sostituito dall’art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)

[…]

  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
    a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
    […]
    f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (lettera modificata dall’art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013, poi dall’art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)
    […]
    h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
    […]
    n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. […] (lettera così modificata dall’art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)
    p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
    […]
    s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
    […]
    t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
    u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
    […]
    z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
    […]
    bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
    (lettera modificata dall’art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012, poi dall’art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)
    […]
  2. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  3. Il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;184. Classificazione
    […]
  5. -ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.(comma introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)

188. Responsabilità della gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall’art. 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 205 del 2010)

  1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.